In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell´immobile, i soggetti interessati devono presentare un´apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. |